Il giurista: “Uggetti, l’assoluzione è figlia di un errore giuridico”
di Antonio Esposito,
già presidente di sezione della Corte di cassazione /
Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi, venne condannato nel 2016 dal Tribunale di Lodi alla pena di dieci mesi di reclusione per aver turbato la gara bandita per la gestione delle piscine comunali che venne assegnata alla società “Sporting Lodi” nel cui cda sedeva l’avvocato Cristiano Marini. Con sentenza del maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha assolto Uggetti (e Marini) perché il fatto non sussiste.
Sono state adesso depositate le motivazioni, dando atto che: a) “È pacifica acquisizione che una bozza del bando venne inviata dal sindaco Uggetti a Marini”; b) vi era stato “nell’ufficio del sindaco” un incontro tra costui e la funzionaria responsabile del settore sport e turismo, Caterina Uggé, incontro al quale era stato presente Marini “che aveva per le mani una bozza dell’ultima stesura del bando che, poi, lo stesso lasciava allontanandosi dalla stanza”; c) “Marini inviava via mail al sindaco, nonché al presidente di “Sporting Lodi”, il parere richiestogli dallo stesso Uggetti nel senso di procedere a un “bando a evidenza pubblica, prevedendo requisiti locali volti a scoraggiare partecipazioni esterne e requisiti di solidità economica volti a scoraggiare soggetti estemporanei”; d) dalle conversazioni intercettate risultava che il sindaco e Marini cercavano di “eliminare messaggi, in particolare, una mail inviata dal primo al secondo con allegata la bozza del bando”, circostanza questa che portava all’arresto dei due indagati atteso il pericolo di inquinamento delle prove.
Sempre nell’esposizione dei fatti, la Corte di appello ha dato atto delle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, il quale ha ritenuto che le interlocuzioni tra il sindaco e Marini avevano alterato la par condicio producendo l’effetto turbativo. La Corte di appello ha ritenuto di poter superare le argomentazioni del Tribunale, ritenendo che “una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme in particolare al principio di offensività deve illuminare il giudizio: ‘Ci si deve, infatti, confrontare con la necessità di non dover punire indiscriminatamente le mere irregolarità formali attinenti all’iter procedimentale, irregolarità che, invece, devono essere idonee a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, non essendoci un interesse fine a se stesso a garantire la regolarità e la trasparenza della gara, essendo la tutela della mera regolarità formale dell’asta e della Pa non il bene tutelato dall’art. 353 Cp, ma un presidio per la libera concorrenza, strumentale al perseguimento dell’interesse della Pa.
Dunque la turbativa non ricorre in presenza di qualsiasi disordine relativo alla tranquillità della gara essendo necessaria una lesione, anche potenziale, agli scopi economici della Pa e all’interesse dei privati di poter partecipare alla gara dovendosi, comunque, guardare alla realizzazione delle esigenze utilitaristiche della Pa”.
Si tratta di una erronea e arbitraria interpretazione della norma perché, per la configurazione del reato, non è “necessaria una lesione agli scopi economici della Pa” e il bene tutelato dalla norma è esattamente il contrario di quello sostenuto dalla corte: esso è “l’interesse della Pa al libero e regolare svolgersi dei pubblici incanti”, essendo proprio “il rispetto delle regole” della procedura concorsuale il bene giuridico tutelato, sì che coloro che hanno interesse a partecipare alla gara devono poter fare affidamento a che nessuna irregolarità, nessuna anomalia procedurale alteri le regole e, cioè, il corretto andamento della gara. Ed è questo l’esatto principio giuridico applicato dal Tribunale, che ha individuato nell’operato del sindaco una interferenza rilevante ai sensi dell’art. 353 Cp sul contenuto del bando di gara del 2016 e, quindi, sulla successiva aggiudicazione alla “Sporting Lodi”. Il grave errore di diritto legittima un ricorso alla Corte di legittimità.
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