Ruby 3, ecco perché i giudici hanno assolto
I fatti sono confermati. I testimoni hanno mentito ai giudici dei processi Ruby 1 e Ruby 2. Alcuni di essi hanno incassato da Silvio Berlusconi soldi e “utilità” (case, auto, regali…). Ma i giudici del processo Ruby 3 hanno assolto tutti, nel febbraio scorso, perché quegli imputati non possono essere condannati né per falsa testimonianza (pur avendo eventualmente mentito), né per corruzione in atti giudiziari (pur avendo ricevuto denaro e beni), per una ragione di forma giuridica: solo il testimone è obbligato dalla legge a dire la verità, solo il testimone è considerato “pubblico ufficiale” quando depone davanti al giudice.
I 28 imputati del Ruby 3 dovevano essere invece considerati non testimoni, ma indagati in reato connesso, perché erano già emersi a loro carico elementi (i pagamenti ricevuti da Berlusconi) che potevano farli incriminare. Se non potevano essere considerati testimoni, non hanno commesso falsa testimonianza. Se non erano testimoni, non erano “pubblici ufficiali”, dunque non hanno commesso neppure il reato di corruzione, perché solo il “pubblico ufficiale”, se pagato, è imputabile di corruzione. Non essendoci il corrotto, Berlusconi non può essere il corruttore: prosciolto anche lui.
Le motivazioni della sentenza d’assoluzione pronunciata il 15 febbraio 2023 dalla settima sezione penale del Tribunale di Milano (presidente Marco Tremolada, a latere Silvana Pucci e Mauro Gallina) in 197 pagine spiegano in termini giuridici quel che i vertici del Tribunale avevano già sommariamente spiegato nel comunicato diffuso subito dopo l’assoluzione di Berlusconi e di tutti i suoi coimputati (tranne qualche posizione minore finita prescritta: la calunnia contestata a Roberta Bonasia e le false testimonianze di cui erano accusati la parlamentare Maria Rosaria Rossi, il fisioterapista del Milan Giorgio Puricelli e la moglie del pianista di Arcore, Simonetta Losi).
C’è stata, dicono i giudici, una “omissione di garanzia”: le ragazze ospiti ad Arcore nell’estate del 2010 delle feste del bunga-bunga erano già segnate da indizi sui soldi ricevuti dall’allora presidente del Consiglio. Dunque dovevano essere ascoltate come testi assistite da avvocati, con possibilità di non rispondere: sia nel processo Ruby 1 (in cui Berlusconi era imputato di prostituzione minorile per aver fatto sesso a pagamento con Karima El Mahroug detta Ruby Rubacuori, allora minorenne, e di concussione per aver esercitato pressioni sui funzionari della questura di Milano affinché liberassero la “nipote di Mubarak” fermata per furto), finito con la condanna in primo grado ma poi l’assoluzione in appello; sia nel processo Ruby 2, da cui sono usciti condannati Nicole Minetti, Lele Mora ed Emilio Fede, accusati di essere stati i “fornitori” di ragazze per le “cene eleganti”.
Non si doveva di “certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime, per dimostrare un’indebita interferenza con l’attività processuale di cui già c’erano indizi”. Non aver invece dato alle ragazze e agli altri testimoni le garanzie previste dalla legge per gli imputati ha “irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale”, scrivono i giudici.
“Se le imputate fossero state correttamente qualificate”, ossia indicate come indagate e sentite come testi assistite, “si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell’articolo 377 bis” del codice penale (cioè l’induzione a non rendere dichiarazioni) “nei confronti del solo Berlusconi”, in relazione alle ragazze “che avessero scelto il silenzio” decidendo di non rispondere alle domande dei giudici. E si sarebbe potuto “discutere” della corruzione in atti giudiziari “con riferimento a quelle che invece avessero consapevolmente deciso di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui”. Ma non è andata così, dunque assoluzione per tutti.
I giudici Tremolada, Pucci e Gallina hanno dato pienamente ragione alla difesa di Berlusconi, rappresentata in aula dagli avvocati Federico Cecconi e Franco Coppi. Si era capito l’aria che tirava già il 3 novembre 2021, quando Tremolada aveva recepito, a sorpresa, un’eccezione avanzata tre anni prima, nel gennaio 2019, dai difensori di Berlusconi proprio sull’impossibilità di considerare testimoni le ragazze, da ritenere invece “indagate sostanziali”.
L’interpretazione degli ultimi giudici contraddice tutti i 32 giudici precedenti che si sono occupati del caso: non solo gli otto collegi di giudici (tre del Ruby 1 e cinque del Ruby 2) che hanno emesso sentenze ritenendo che le ragazze fossero legittimamente testimoni; ma anche i due giudici dell’udienza preliminare, Laura Anna Marchiondelli e Carlo Ottone De Marchi, che avevano già seccamente respinto l’ipotesi di considerare le ragazze imputate e non testimoni.
L’interpretazione degli ultimi giudici contraddice tutti i 32 giudici precedenti: otto collegi del Ruby 1 e del Ruby 2 e i due Gip che avevano già respinto l’ipotesi di considerare le ragazze imputate e non testimoni