Berlusconi, “discredito planetario sulla istituzione presidenza del Consiglio”
“Questa è una vicenda che in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi risvolti ha fatto il giro del mondo. Lo Stato era rappresentato da un soggetto che è stato coinvolto in questo procedimento, che è stato per ben quattro volte presidente del Consiglio e che ha gettato un discredito planetario che certamente dovrà essere valutato e potrà costituire un metro di liquidazione del danno, anche sia pure in via equitativa”.
A parlare così, in un’aula del Tribunale di Milano, è Gabriella Vanadia, avvocato dello Stato, nella sua lunga arringa di parte civile su Silvio Berlusconi, imputato nel processo Ruby 3 di corruzione in atti giudiziari, con l’accusa di aver pagato una trentina di testimoni per indurli a mentire ai giudici sulle feste del bunga-bunga di Arcore, celebrate nell’estate del 2010, che nelle aule di giustizia dovevano essere ridotte a “cene eleganti”.
Il governo Meloni ha deciso: il “discredito planetario” non c’è più
Il governo Gentiloni si era costituito parte civile nel processo. Alla vigilia della sentenza, che arriva oggi, il governo di Giorgia Meloni ha invece ritirato la costituzione a parte civile e la richiesta di 10 milioni di euro che l’avvocatura dello Stato aveva avanzato come risarcimento del danno inflitto da Berlusconi all’istituzione che rappresentava, da presidente del Consiglio. Il “discredito planetario” non c’è più.
La revoca è arrivata in Tribunale con una lettera firmata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, il cui di dice che la costituzione di parte civile era stata “disposta nel 2017 da un esecutivo espressione di una definita maggioranza politica, in base a una scelta dettata da valutazioni sue proprie, in un momento storico in cui non erano ancora intervenute pronunce giudiziarie sulla medesima vicenda oggetto” del processo Ruby ter. Sono le assoluzioni, in verità, per altri fatti, quelli che riguardavano i pagamenti di Berlusconi al cantante Mariano Apicella e al pianista Danilo Mariani.
Ma la requisitoria di parte civile, di cui il Tribunale non dovrà più tener conto, è già stata pronunciata, il 25 maggio 2022. E l’avvocata Vanadia ha allineato fatti e considerazioni giuridiche. “Condivido in tutti gli aspetti la lunga, attenta e minuziosa ricostruzione da parte della Procura della Repubblica dei fatti e degli argomenti di diritto. (…) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari e il reato di falsa testimonianza”, sostiene l’avvocata Vanadia, “la giurisprudenza è assolutamente univoca nel riconoscere la legittimazione alla costituzione di Parte Civile della presidenza del Consiglio in quanto ente esponenziale danneggiato dalla lesione posta sia dalla corruzione in atti giudiziari, sia dalla falsa testimonianza a quello che è l’ordinato, leale e corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
“Quindi c’è una lesione che viene vista come una lesione alla collettività rappresentata dalla presidenza del Consiglio dei ministri che appunto per questa è stata ammessa la costituzione di Parte Civile. Il reato è un reato particolarmente grave, proprio perché si mina una delle funzioni fondamentali del nostro ordinamento, la funzione giurisdizionale con la falsa testimonianza e si fa col mercimonio della testimonianza mercimonio di una funzione che è una delle funzioni costituzionalmente riconosciute delle funzioni più alte. (…) E qui bisogna ricordare che l’imputato Silvio Berlusconi è stato quattro volte presidente del Consiglio…
“Altro elemento è la notorietà del fatto mediatico. Molti fatti di questo processo sono storia ormai, sono storia che tutti noi abbiamo vissuto, ci dimostra e ci porta alla mente tutti quelli che sono stati i risvolti mediatici di questa vicenda. Risvolti che tutti noi abbiamo comunque vissuto, in un modo o nell’altro, che abbiamo avuto come percezione diretta… è una vicenda che comunque in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi risvolti ha fatto il giro del mondo”.
“Gli appunti da passare a un’imputata, per esempio, erano scritti sul foglio intestato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ovviamente è una banalità, ma ricordare come, appunto, chi svolge una funzione ha anche degli oneri particolari di comportamento. Non si tratta della corruzione del singolo soggetto o del singolo funzionario che magari è certamente gravissima, ma che comunque ha un risvolto mediatico sicuramente inferiore e dà un discredito inferiore all’amministrazione. Purtroppo la natura qui degli imputati coinvolti e in particolare dell’imputato Berlusconi, e la sua carica istituzionale, hanno provocato quel discredito che tutti noi abbiamo conosciuto, quel discredito planetario che dovrà certamente essere valorizzato”.
“Condivido gli argomenti della pubblica accusa anche a proposito dell’ordinanza del 3 novembre 2021”, dice l’avvocato Vanadia. Si riferisce all’ordinanza in cui, accogliendo un’eccezione avanzata tre anni prima, nel gennaio 2019, dai legali di Berlusconi, il Tribunale stabilisce che sono inutilizzabili le testimonianze delle ragazze ospiti dei festini, perché non dovevano essere considerate testimoni, nei processi Ruby 1 e Ruby 2, ma le si doveva già considerare indagate in procedimento connesso: perché “già il 21 marzo 2012” i pm milanesi avevano cominciato a fare accertamenti sui soldi che le ragazze ricevevano da Silvio. Dunque le ragazze andavano subito iscritte nel registro degli indagati e nel Ruby 1 e Ruby 2 dovevano essere sentite come indagate in procedimento connesso, assistite da un difensore e con facoltà di non rispondere.
Non è d’accordo con questa lettura dei fatti la pubblica accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal sostituto procuratore Luca Gaglio. Ma non è d’accordo neppure l’avvocato dello Stato: “La Procura della Repubblica”, sostiene Gabriella Vanadia, “è il dominus rispetto alle scelte che vengono fatte in relazione a quello che è lo stato delle indagini e in relazione a quelli che sono gli elementi per distinguere quando si possa passare da un semplice sospetto a un elemento indiziante. Ci sono poi degli elementi che, dice la giurisprudenza, si possono poi valutare concretamente, attribuendo la veste di… imputato di fatto ai fini, appunto, delle cautele per quanto riguarda la garanzia per la testimonianza, anche a chi di fatto non era stato iscritto nel registro degli indagati”.
“Questo è un elemento di fatto, appunto, una valutazione operata dalla Procura e sulla base di un principio fondamentale: da un lato bisogna garantire il diritto delle testimoni a non rendere dichiarazioni autoindizianti, dall’altro, però, bisogna evitare che si passi all’eccesso opposto e quindi si vengano a iscrivere nel registro degli indagati soggetti sulla base di semplici sospetti e non di indizi particolarmente significativi”.