Condanna Davigo, la difesa: ecco perché cancellarla in appello. La Cassazione: nuovo processo

Una sentenza contraddittoria e sbagliata, da ribaltare in appello. È quanto sostengono gli avvocati di Piercamillo Davigo, Francesco Borasi e – nuovo ingresso – Davide Steccanella, nel loro ricorso alla Corte d’appello di Brescia contro la condanna per rivelazione di segreto: 1 anno e 3 mesi per aver diffuso i verbali in cui l’avvocato dell’Eni Piero Amara raccontava le gesta della presunta “loggia Ungheria”.
La sentenza impugnata, scrivono i legali, nella prima parte ricostruisce i fatti “in termini che escludevano in radice, e con assoluta certezza, qualsivoglia rilevanza penale alla condotta dell’imputato”. Nella seconda parte (da pagina 66 in poi) si contraddice, giungendo alla decisione di condannare. Con “conclusioni fattuali e giuridiche (…) del tutto erronee in quanto supportate” da “plurimi travisamenti del dato acquisito”; da “inserzioni suggestive” con “considerazioni ‘dietrologiche’ su asserite ‘motivazioni personali’ o complotti tra colleghi prive di riscontro alcuno”; e da “interpretazioni giuridiche delle norme invocate del tutto non condivisibili”.
Il reato, ovvero la violazione del segreto d’ufficio, si sarebbe consumato nel momento in cui il pm di Milano Paolo Storari affida i verbali segreti a Davigo (in quanto membro del Csm, per tutelarsi nei confronti di quella che ritiene una inerzia investigativa dei suoi superiori a proposito delle rivelazioni di Amara). Ma Storari è stato assolto in via definitiva, mentre Davigo è stato condannato in primo grado per aver “rafforzato il proposito criminoso di Storari”: proposito criminoso già escluso dalla stessa Corte d’appello di Brescia che ha assolto Storari e ora dovrà giudicare Davigo.
La sentenza – continuano i legali – “in più punti adombra” l’“equivoco” che Davigo “fosse mosso da un interesse di natura personale per danneggiare” il collega Sebastiano Ardita, anch’egli membro del Csm, “con cui era in precedenza entrato in attrito”. Ma questa ipotesi viene esclusa tanto da Storari quanto dal vicepresidente del Csm David Ermini. “Ardita era un problema solo perché stava in Prima Commissione” del Csm, cioè quella a cui sarebbe arrivato l’esposto di Davigo, se avesse deciso di seguire le vie formali.
Ma Ardita era citato da Amara come membro della “logga Ungheria”: una calunnia, secondo le indagini successive, ma una buona ragione, allora, per spingere Davigo a scegliere vie informali – le comunicazioni dirette ai vertici del Csm, al vicepresidente David Ermini e al procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi – per denunciare un fatto ritenuto rilevante: per mesi, “dal 6 dicembre a metà maggio, la gravissima denuncia di Amara (vera o falsa che fosse) non viene neppure formalizzata dalla Procura di Milano, nonostante le ripetute sollecitazioni”.
L’intento di Davigo era “rimettere il procedimento sui binari della legalità”. E infatti l’iscrizione nel registro degli indagati viene poi fatta “il 12 maggio, solo dopo l’intervento diretto del procuratore generale della Corte di cassazione sul procuratore della Repubblica di Milano del 7 maggio”. Davigo, “come risulta pacificamente dagli atti, si è limitato a riportare al vicepresidente (Ermini), nonché al procuratore generale (Salvi), quanto riferitogli dal dottor Storari, e va da sé che qualora quest’ultimo avesse riferito al consigliere del Csm fatti non veri, ne risponderebbe lui, e non certo il destinatario della notizia”: quand’anche le “preoccupazioni” di Storari “dovessero ritenersi oggi ingiustificate, questo non rileva per chi ebbe a raccoglierle de relato e a seguito di una di lui iniziativa”.
Gli atti giudiziari vengono segretati per tutelare le indagini – ricordano i legali di Davigo – e impedire che vengano danneggiate. È invece “di solare evidenza” che Davigo non ha “illecitamente divulgato notizie riservate su un’indagine in corso per agevolare i diretti interessati”. Aveva semmai “un intendimento esattamente opposto, ossia quello di sollecitare finalmente l’avvio di un’indagine che non era mai iniziata”. Il danno all’indagine scatta semmai molti mesi dopo, nella primavera 2021, dopo che i verbali arrivano anonimamente a due giornali e a un consigliere del Csm che ne parla in una seduta del Consiglio trasmessa da Radio radicale: ma è un danno “pacificamente attribuibile ad altri soggetti”.
Per legge, la violazione del segreto – argomentano i legali – “si riferisce unicamente al contenuto degli atti, e non già alla mera notizia di una loro esistenza”. Così vanno escluse “dalle varie condotte per cui è intervenuta condanna” le rivelazioni ai consiglieri Cavanna, Pepe, Curzio e al presidente della Commissione antimafia Morra. Ma anche a Giulia Befera e Marcella Contrafatto, “collaboratrici amministrative del magistrato, notoriamente addette ad adiuvarlo nell’attività di servizio (spesso sono loro stesse a scrivere i verbali) e alla conservazione degli atti”.
“Restano dunque le condotte di materiale consegna di copia dei verbali a Ermini e Marra, nonché quella di consentita visione a Cascini e Gigliotti”: sono quattro consiglieri del Csm, a cui non è opponibile il segreto: poiché il Csm è un “organo collegiale, una volta appurato che a detto organo di controllo non fosse opponibile la secretazione, nulla impediva la comunicazione a uno dei suoi membri”: “quei verbali erano effettivamente inoltrabili al Csm, e allora non può essere certo la modalità di invio a renderli segreti non rivelabili”.
Sono “modalità irrituali”, ma “senza alternative”, vista la situazione. E “senza dolo”. Modalità irrituali che “non integrerebbero in alcun modo il reato in esame, che punisce la violazione del segreto in qualsiasi forma esso avvenga, e non certo la forma con cui viene divulgato”. La stessa sentenza di condanna ritiene che sia stata legittima la rivelazione al procuratore generale Salvi, ma allora: “a Salvi sì e a Ermini no?”, si chiedono i legali di Davigo, “e perché mai?”. (Il Fatto quotidiano, 19 luglio 2023)
La Cassazione: un nuovo appello,
ma confermata metà condanna
(in concorso con l’assolto Storari)
Restano in attesa delle motivazioni della sentenza di Cassazione, i difensori di Piercamillo Davigo: per capire il rebus con cui la Suprema corte ha disposto un nuovo processo d’appello per Davigo, dopo le condanne in primo grado e in appello (a 15 mesi) per violazione di segreto, a proposito dei verbali dell’avvocato Piero Amara sulla cosiddetta “loggia Ungheria”.
I difensori di Davigo, Franco Coppi e Davide Steccanella, aspettano di leggere le motivazioni per capire come la Cassazione abbia confermato la condanna a Davigo per rivelazione di segreto in concorso con Paolo Storari, il pm di Milano da cui aveva ricevuto i verbali degli interrogatori di Amara. Ha invece annullato, disponendo un nuovo processo, la condanna per le rivelazioni ad altri del segreto.
Confermata insomma la condanna per il primo atto del dramma, la primaria rivelazione di segreto (Storari che passa a Davigo i verbali sulla loggia). Da giudicare di nuovo invece il secondo atto, le susseguenti rivelazioni (Davigo che mostra i verbali ad altri).
“I supremi giudici hanno detto che le sentenze di Brescia erano in parte sbagliate, per cui abbiamo fatto bene a fare ricorso”, spiega l’avvocato Steccanella. “Leggeremo le motivazioni sulla parte di sentenza ritenuta valida, perché rimane per me un mistero come si possa condannare Davigo, in concorso con un altro soggetto, Storari, già definitivamente assolto per lo stesso reato”.
Storari infatti a Brescia (con il rito abbreviato) è stato giudicato innocente: non ha compiuto il reato di rivelazione di segreto. Davigo (con il rito ordinario) è stato invece ritenuto colpevole di aver “rafforzato il proposito criminoso” di Storari. “Ma com’è possibile”, si chiede Steccanella, “rafforzare il proposito criminoso di un soggetto, Storari, per il quale quel proposito è stato escluso con sentenza definitiva?”.
Il nuovo appello giudicherà invece le successive rivelazioni del segreto, quando Davigo, allora componente del Consiglio superiore della magistratura, nella primavera del 2020 passò informazioni sui verbali segreti ad altri membri del Csm e all’allora presidente della Commissione antimafia. Il tutto nella convinzione di fare azioni utili a sbloccare le indagini della Procura di Milano sulla loggia Ungheria, che Storari gli aveva detto bloccate o rallentate. Impossibile una denuncia formale, aveva spiegato Davigo, perché avrebbe fatto conoscere i verbali sulla loggia a due componenti del Csm appartenenti alla loggia, secondo le dichiarazioni di Amara (poi smentito e accusato di calunnia).
In seguito Ungheria è stata ritenuta dai giudici di Perugia inconsistente se non addirittura inesistente. Inconsistenti si sono rivelati anche i timori di Storari, secondo cui l’allora procuratore di Milano Francesco Greco e l’aggiunto Laura Pedio stavano rallentando o bloccando le indagini sulla loggia: le accuse per entrambi sono state archiviate. (Il Fatto quotidiano, 6 dicembre 2024)